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Regolamento Europeo Privacy 2018: un bilancio del Garante sull’applicazione in Italia

lentepubblica.it • 3 Ottobre 2018

regolamento-europeo-privacy-2018-bilancioDisponibile il documento del Garante Privacy che traccia, in merito al Regolamento Europeo sulla Privacy 2018, il bilancio sull’applicazione in Italia a partire dallo scorso 25 maggio.


40.738 le comunicazioni dei dati di contatto degli Rpd dal 25 maggio 2018, 2.547 reclami e segnalazioni, nel 2017 sono state 1.795. Ancora 305 notificazioni di Data Breach e circa 7.200 i contatti con l’Urp. 4.400 nel 2017. Sono questi i numeri che emergono dal documento del Garante della Privacy sull’applicazione del GDPR, Regolamento Europeo della Privacy 2018: un bilancio netto così è tracciato sull’applicazione della nuova normativa sulla tutela dei dati personali.

 

Un primo bilancio che, senza veli, offre una panoramica su come PA, Imprese e cittadini abbiano colto l’importanza del nuovo quadro giuridico e le opportunità che esso offre in materia di tutela e opportunità.

 

In un’infografica, che alleghiamo alla fine di questo articolo, sono raccolti i numeri che vanno a inserirsi nella pagina del sito del Garante dedicata al Regolamento Ue 2016/679 insieme a testi, informative, analisi e guide.

 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inoltre elaborato una versione “arricchita” del testo del Regolamento (UE) 2016/679, che – laddove necessario – segnala in corrispondenza di articoli e paragrafi i relativi “Considerando” di riferimento, in modo da offrire una lettura più ampia e ragionata delle previsioni introdotte dalla nuova normativa. Aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 127 del 23 maggio 2018.

 

Il GDPR, tra gli altri aspetti, si preoccupa affinché il titolare del trattamento notifichi la violazione dei dati personali all’autorità di controllo competente entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che – proprio sulla base del principio di responsabilizzazione – il titolare del trattamento non possa dimostrare come sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e per la libertà delle persone fisiche.

 

Fonte: Garante Privacy
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